UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; 
  Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841; 
  Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187; 
  Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; 
  Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847; 
  Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituito  in  ogni  provincia  un  Comitato  di  assistenza  e
beneficenza pubblica.