UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841; Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187; Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847; Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.